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Veicoli con Targa Estera  e/o  Soggetti Residenti all’Estero Responsabili di Violazioni

Per quanto riguarda specificamente gli Stati che hanno aderito alla Convenzione europea di Strasburgo del 15 marzo 1978, ogni Stato contraente ha provveduto a designare un’autorità centrale incaricata di ricevere le domande di assistenza in materia amministrativa provenienti da autorità di altri Stati contraenti; gli Stati federali hanno la facoltà di designare più autorità centrali. Invece, nei rapporti con uno Stato non contraente, a condizione che questo acconsenta al rilascio di informazioni in ambito amministrativo, la domanda deve essere inoltrata all’ambasciata italiana all’estero. Per quanto riguarda la richiesta di generalità attinenti ad atti di natura amministrativa, attualmente gli organi di Polizia Italiani non possono procedere verso i seguenti stati: Spagna, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria. In ogni caso la materia è in continuo mutamento, per le prassi che vengono a consolidarsi a seguito dell’entrata nella Comunità Europea di nuovi stati membri.

 LE FASI DEL SERVIZIO

  • Acquisizione dati: tutto il materiale inerente a verbali da notificare a cittadini residenti all’estero;
  • Richiesta dati anagrafici: una volta individuate le nazioni di appartenenza, le richieste vengono inoltrate agli organi competenti, seguendo i dettami degli accordi Internazionali, nella lingua dello Stato in cui risiede il responsabile o in una delle lingue accettate dalle convenzioni diplomatiche;
  • Inserimento dati: I dati forniti dalle autorità estere a seguito delle richieste vengono inseriti nel software applicativo che genera automaticamente i verbali nella lingua della nazione di appartenenza del trasgressore o in una lingua accettata a livello internazionale.
  • Inserimento allegati digitali: Su richiesta dell’Ufficio di Polizia Municipale è possibile inserire in un apposito portale WEB, gli  allegati in formato digitale relativi all’infrazione commessa. Il responsabile della violazione sarà il solo in grado di accedere agli allegati digitali tramite un “codice univoco” che viene stampato nel corpo del verbale.
  • Notifica Internazionale: Al fine di perfezionare l’atto giudiziario e quindi per ottemperare agli obblighi imposti dall’art. 201 del vigente C.d.S., il verbale viene inviato con raccomandata A/R internazionale, tenendo conto delle modalità di notifica previste nello Stato. Il verbale, oltre a tutti i dati relativi all’infrazione contiene anche le indicazioni per il pagamento tramite bonifico bancario internazionale sul conto corrente dell’Ente o tramite carta di credito sul portale WEB dedicato ai pagamenti delle sanzioni.

 TEMPISTICHE

Le tempistiche stimate per l’ottenimento dei dati anagrafici dei responsabili di infrazioni al Codice della Strada (per quanto riguarda i paesi con maggiore afflusso di veicoli verso il territorio italiano) sono le seguenti:

Svizzera: 1-15 giorni
Germania: 1-30 giorni
Austria: 7-30 giorni
Danimarca: 7-30 giorni
Olanda: 7-15 giorni
Belgio: 7-30 giorni
Lussemburgo: 7-30 giorni
San Marino: 7-15 giorni
Polonia: 7-30 giorni
Romania: 2-4 mesi
  
  
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