Veicoli con Targa Estera e/o Soggetti Residenti all’Estero Responsabili di Violazioni

Per quanto riguarda specificamente gli Stati che hanno aderito alla Convenzione europea di Strasburgo del 15 marzo 1978, ogni Stato contraente ha provveduto a designare un’autorità centrale incaricata di ricevere le domande di assistenza in materia amministrativa provenienti da autorità di altri Stati contraenti; gli Stati federali hanno la facoltà di designare più autorità centrali. Invece, nei rapporti con uno Stato non contraente, a condizione che questo acconsenta al rilascio di informazioni in ambito amministrativo, la domanda deve essere inoltrata all’ambasciata italiana all’estero. Per quanto riguarda la richiesta di generalità attinenti ad atti di natura amministrativa, attualmente gli organi di Polizia Italiani non possono procedere verso i seguenti stati: Spagna, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria. In ogni caso la materia è in continuo mutamento, per le prassi che vengono a consolidarsi a seguito dell’entrata nella Comunità Europea di nuovi stati membri.
- Acquisizione dati: tutto il materiale inerente a verbali da notificare a cittadini residenti all’estero;