Neopatentati: raddoppio dei punti anche per le patenti estere

Cosa prevede la normativa, chi deve sostituire le gomme, le sanzioni e i costi da sostenere

Il raddoppio dei punti da decurtare per le violazioni stradali si applica anche ai neopatentati titolari di patente estera. Lo afferma il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell’interno con un parere dell’8 ottobre 2025, supportato da un conforme orientamento del 24 luglio 2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Neopatentati. La tabella dell’art. 126-bis del codice della strada dispone che per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati per ogni singola violazione sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Un dubbio operativo per gli organi accertatori è se il raddoppio sia applicabile ai neopatentati titolari di patente di guida rilasciata all’estero. Sulla questione il Servizio di Polizia Stradale ha interpellato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il parere del MIT. Con il parere del 24 luglio 2025 il Dipartimento generale per la motorizzazione afferma che occorre fare riferimento alla sentenza n. 274/2016, con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito che, essendo finalizzato a garantire la sicurezza della circolazione stradale, il meccanismo della patente a punti si applica a tutti i conducenti titolari di patente italiana o estera, con la possibile conseguenza rispettivamente della sospensione della licenza o dell’inibizione a circolare in Italia.

Il parere della Polizia Stradale. Con il parere dell’8 ottobre 2025 il Servizio di Polizia Stradale, avvalendosi del parere del MIT e richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 274/2016, conferma l’applicabilità ai neopatentati titolari di patente estera del raddoppio dei punti da decurtare. È pur vero che l’art. 117, comma 5, del codice della strada, nel prevedere le sanzioni per i neopatentati, fa riferimento esclusivamente alle patenti italiane. Tuttavia la soluzione alla questione è da rinvenire più propriamente nell’art. 6-bis del decreto legge n. 151/2003 che disciplina il meccanismo del punteggio per le patenti estere. Infatti, il primo periodo del comma 1 stabilisce che ai dati anagrafici dei conducenti titolari di patente estera devono essere associati i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal codice della strada. Pertanto, questo richiamo è idoneo a ricomprendere le modalità indicate nell’art. 126-bis, compreso il raddoppio dei punti decurtati.

Potrebbe piacerti...